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NUOVE REGOLE EUROPEE SULLA DEFINIZIONE DI DEFAULT

 

A partire dal 1° gennaio 2021 entreranno in vigore le nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti (meglio conosciuto come “default”).

Scoprile in anticipo per gestire al meglio i tuoi contratti

La nuova disciplina, stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati, con l’obiettivo di armonizzare la regolamentazione tra i diversi paesi dell’Unione Europea.

Con le nuove regole si specifica che per arretrato rilevante si intende un ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso l’intermediario. Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.

Regolarizzato l’arretrato e passati almeno 90 giorni da tali regolarizzazioni senza che si verifichino ulteriori situazioni di arretrato o ulteriori eventi pregiudizievoli, decadrà la segnalazione di inadempienza.

È fondamentale, quindi, onorare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e rispettare il piano di rimborso dei propri debiti non trascurando anche importi di modesta entità, al fine di evitare la classificazione a default che rileva anche ai fini della segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia.

Conoscere le nuove regole è fondamentale

Scopri i principali cambiamenti per evitare di essere classificato a default anche per arretrati di piccolo importo. A tale proposito riportiamo qui sotto le risposte alle principali domande sul tema. Se necessitate di chiarimenti sui contratti che avete in essere con noi, non esitate a contattare il vostro Area Manager di zona oppure inviate una mail agli indirizzi sotto riportati:

Recupero crediti – contenzioso                     PFI.Collection@PACCAR.com
PEC:                                                              PFI.srl@legalmail.it

Il nostro personale è a vostra disposizione per aiutarvi a gestire al meglio questo cambiamento.

LE NUOVE REGOLE IN DOMANDE:

  • Quali sono le nuove disposizioni europee in materia di default?
    Il Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013 – n° 575, con l’art.178 ha introdotto specifiche disposizioni sul default di un debitore dando mandato all’Autorità Bancaria Europea (EBA) di emanare le linee guida sull’applicazione della definizione di default e alla Commissione Europea di adottare un Regolamento delegato sulla misura della soglia di rilevanza delle esposizioni c.d. in arretrato sulla base delle norme tecniche di regolamentazione pubblicate dall’EBA. Il 28 settembre 2016, l’EBA ha pubblicato sia le linee guida in materia di definizione di default2, sia le norme tecniche sulla cosiddetta “soglia di rilevanza” (per la definizione di soglia di rilevanza si veda la domanda 3). Su questa base la Commissione Europea con il Regolamento delegato (UE) n. 171 del 19 ottobre 20173 ha quindi specificato i criteri per la fissazione della soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza.
  • Come è definita la soglia di rilevanza relativa alle esposizioni in arretrato?

    Secondo le nuove regole l’intermediario è tenuto a classificare un’esposizione in default quando l’impresa è in arretrato da oltre 90 giorni su un’obbligazione creditizia rilevante. Per determinare la rilevanza dell’esposizione è stata identificata una soglia di rilevanza, articolata in due componenti:

    1. la componente assoluta pari a 500 euro e
    2. la componente relativa pari all’1% dell’importo totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca finanziatrice.

    L’esposizione è classificata in default quando la stessa per un periodo superiore a 90 giorni supera la soglia di rilevanza sia per quanto riguarda la componente assoluta che quella relativa.

    Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese, che presentano un’esposizione verso la banca per un ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, la componente assoluta della soglia di rilevanza

    è ridotta a 100 euro.

  • Un’impresa che ha un’esposizione in arretrato da oltre 90 giorni per un importo inferiore alla soglia di rilevanza, deve essere classificata in default?

    Se non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che l’impresa adempia alle sue obbligazioni, quest’ultima non deve essere necessariamente classificata in default. Per l’automatica classificazione in default l’ammontare in arretrato deve essere rilevante, secondo quanto stabilito dalle normative europee, per più di 90 giorni consecutivi.

  • L’eventuale default su una singola esposizione comporta l’automatico default di tutte le esposizioni in essere dell’impresa nei confronti della stessa banca?

    Si, secondo la nuova regola generale.

    Tuttavia, nel caso di PMI, con un’esposizione complessiva inferiore a 1 milione di euro nei confronti della banca, il default su una singola esposizione non necessariamente determina l’automatico default su tutte le altre esposizioni dell’impresa verso il medesimo intermediario finanziario. Per queste posizioni l’intermediario può decidere di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito.

    In questo caso, il default di una singola esposizione non si estenderebbe automaticamente a tutte le altre esposizioni che l’impresa ha nei confronti della stessa banca, a meno che l’arretrato su tale esposizione rappresenti una parte significativa del complesso delle esposizioni del debitore verso la stessa banca.

  • Come si calcolano i giorni di arretrato?

    A partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non siano stati corrisposti e abbiano superato le soglie di rilevanza previste dalle nuove regole.

    Nel caso in cui i pagamenti definiti nel contratto di credito originario siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, previo specifico accordo formalizzato con la banca, il conteggio dei giorni di arretrato segue

    il nuovo piano di rimborso.

  • In caso di ritardato incasso del pagamento dovuto al malfunzionamento dei sistemi (c.d. situazioni tecniche di arretrato), l’intermediario deve comunque considerare l’impresa in default?

    Esistono precise situazioni tecniche di arretrato per le quali il cliente non verrà considerato in default:

    1. Malfunzionamento del sistema di pagamento;

    2. Ritardata esecuzione di un ordine del cliente;

    3. Errori nei processi della banca che comportano un ritardato o un inesatto accredito del pagamento effettuato.

  • Oltre al criterio dell’arretrato, in quali altre situazioni può essere dichiarato il default del debitore?
    Sebbene il cliente non abbia arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, può essere classificato in stato di default qualora, sulla base delle informazioni in suo possesso, l’intermediario ritenga improbabile il recupero del proprio credito senza il ricorso all’escussione delle eventuali garanzie acquisite a tutela ovvero, per le posizioni non garantite, quando valuti che l’impresa non sia comunque più in grado di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni.
  • Dopo quanto la banca può considerare l’impresa non più in stato di default?
    Devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l’impresa in default. Durante tale periodo, la banca valuta il comportamento e la situazione finanziaria dell’impresa e, trascorsi i tre mesi, può riclassificare l’impresa in bonis; Fa eccezione il caso di ristrutturazione onerosa (Distressed Restructuring), per cui il periodo è di dodici mesi anziché tre.
  • Cosa succede alle esposizioni che sono oggetto di misure di tolleranza?

    Le misure di tolleranza, ovvero la rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria del cliente, qualora comporti per la banca una perdita maggiore del 1%, obbliga la stessa a classificare il cliente in stato di default.

    La banca finanziatrice potrebbe comunque avere elementi per sostenere che l’operazione di rinegoziazione del debito del cliente non si configuri come una misura di tolleranza dal momento che l’impresa beneficiaria non si trova o non è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni finanziarie verso la stessa banca. In questa fattispecie la banca non segnalerà alla Autorità di vigilanza l’esposizione come in default come misura di tolleranza.

    In ogni caso, deve trascorrere almeno un anno dal momento della concessione della misura per uscire dallo stato di default.